Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: ASI Salerno - Area Tecnica
Cig: B87C152A85
Cup: I28C23000820005
Stato: Termini scaduti
Oggetto: Affidamento del servizio di redazione PFTE dei lavori di recupero della storica masseria «Torre dei Ray», nell’agglomerato industriale ASI di Battipaglia (SA), per creazione centro multiservizi
Descrizione: Affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo di relazione geologica e relative prove e indagini sui terreni, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - con opzione di affidamento anche della progettazione esecutiva -, da redigere e restituire in modalità BIM, per essere posto a base di gara per i lavori di recupero della storica masseria «Torre dei Ray», ubicata nell’agglomerato industriale ASI di Battipaglia (SA), per la creazione di centro multi servizi.
Importo di gara: € 669.247,34
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 173.534,14
- Importo non soggetto a ribasso: € 495.713,20
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
R.U.P.: Dott. Paolo Farnetano
Data di pubblicazione: 06/10/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
04/11/2025 15:00 - Europe/Rome
Data scadenza richiesta di sopralluogo:
30/10/2025 23:59 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
13/11/2025 15:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
13/11/2025 15:00 - Europe/Rome
Data apertura buste tecniche:
13/11/2025 15:30 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - DELIBERA N. 152-2025.pdf.p7m
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Senza Marca.pdf
Capitolato - 9_Capitolato Servizio di Progettazione Torre Ray-signed.pdf
Documento di indirizzo alla progettazione - 1_Documento di indirizzo alla progettazione-signed.pdf
Capitolato informativo - 2_Capitolato Informativo Torre Ray-signed.pdf
Calcolo corrispettivi - 3_ Calcolo Corrispettivi-signed.pdf
Documentazione fotografica - 4_Documentazione Fotografica-signed.pdf
Relazione geologica - 5_Relazione geologica ASI ALL -signed.pdf
Procedura VIA pregressa progettazione - 6_Procedura VIA Interporto-signed.pdf
Quadro economico intervento - 7_Quadro Economico Torre Ray-signed.pdf
Schema di contratto - 8_Schema di contratto-signed.pdf
DGUE - espd-self-contained-request.xml
Bando di gara - BANDO 2025-OJS191-00653823-it-ts.pdf
Disciplinare di gara - Disciplinare di gara-signed.pdf
Modello A - Domanda di partecipazione - Modello A (Domanda partecipazione).doc
Modello B - Modello B.doc
Modello C - Modello C.doc
Modello D - Offerta Economica - Modello D (Offerta economica).doc
Modello E - Offerta gestione informativa - Modello E (Template Offerta Gestione Informativa).docx
Avviso seduta di gara - Avviso differimento prima seduta pubblica.pdf
Convocazione Prima Seduta di gara - Avviso differimento prima seduta pubblica.pdf
La risposta è affermativa, in linea di principio i profili professionali di cui al sub criterio B.5 possono essere in capo ad uno stesso soggetto e possono coincidere con le figure previste nella struttura operativa minima.
La risposta al quesito è affermativa.
Come precisato nel sotto-paragrafo, 17.2, alinea 2, n.2, l’intera relazione (non, dunque, ogni suo singolo paragrafo) deve “essere contenuta in non più di 15 (quindici) facciate (nel formato A4, utilizzando font di grandezza non inferiore a undici punti), di cui una facciata dedicata all’introduzione e 14 (quattordici) facciate complessive per la descrizione degli elementi di valutazione.”
Come precisato nel sotto-paragrafo, 17.2, alinea 2, n.2, l’intera relazione (non, dunque, ogni suo singolo paragrafo) deve “essere contenuta in non più di 15 (quindici) facciate (nel formato A4, utilizzando font di grandezza non inferiore a undici punti), di cui una facciata dedicata all’introduzione e 14 (quattordici) facciate complessive per la descrizione degli elementi di valutazione.”
Come precisato nel sotto-paragrafo, 17.2, alinea 2, n.2, l’intera relazione (non, dunque, ogni suo singolo paragrafo) deve “essere contenuta in non più di 15 (quindici) facciate (nel formato A4, utilizzando font di grandezza non inferiore a undici punti), di cui una facciata dedicata all’introduzione e 14 (quattordici) facciate complessive per la descrizione degli elementi di valutazione.”
Come espressamente previsto nel disciplinare di gara, per la comprova dell’esperienza afferente ad ognuno dei sub-criteri A1, A2 e A3, dovranno essere illustrati “uno o più servizi svolti (fino ad un massimo di tre)”.
Si precisa innanzitutto che, a differenza di altre antiche masserie presenti nel territorio comunale di Battipaglia, sul complesso di che trattasi non grava alcun vincolo puntuale ai sensi del D.Lgs 42/04 smi , pertanto la categoria E.21 (“Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004”) si ritiene adeguata alla progettazione di interventi su un edificio che, pur non vincolato, presenta comunque un valore storico-testimoniale. Si chiarisce inoltre che la tabella 4 del Disciplinare esprime criteri premiali, non requisiti di partecipazione. La richiesta di esplicitare l’eventuale sussistenza di un vincolo di tutela su immobili oggetto delle pregresse esperienze di progettazione vantate dal concorrente ha il solo scopo di consentire alla Commissione giudicatrice di acquisire/valutare un ulteriore elemento di pregio professionale.
In conformità alla lex specialis di gara, si conferma che la progettazione antincendio (nella specie avente ad oggetto anche gli impianti necessari) dovrà essere espletata da un professionista in possesso di “Laurea Magistrale o Quinquennale in architettura o ingegneria, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale da almeno cinque anni. Iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all’art. 16 del d.m. 05/08/2006, n. 139, con requisiti di “professionista antincendio” di cui all’art. 3 del D.M. 05/08/2011.” Si precisa che quella prevista dal Disciplinare è la “struttura operativa minima”, nulla osta pertanto che il concorrente vi inserisca ulteriori professionisti non necessariamente in possesso dei requisiti minimi prescritti.
Il Disciplinare non prescrive nulla riguardo l’orientamento del testo, pertanto tale aspetto è lasciato alla discrezionalità dei concorrenti.
I file editabili in formato .dwg sono già disponibili all’indirizzo cloud riportato tra la documentazione di gara (cfr. Disciplinare di gara, punto 2.1, lett. m)).
La risposta al quesito è affermativa, nei sensi e limiti fissati dall’alinea 5 del Sotto-paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, a mente del quale “Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima”.
L’importo soggetto a ribasso è stato calcolato, in conformità all’art.41, co.15-bis del vigente Codice dei contratti, sul 35% del corrispettivo per la progettazione (35% di € 419.526,09 = € 146.834,14) a cui è stato sommato l’importo per indagini e prove (€ 34.350,00), scorporando, a termini del co.14 del medesimo art.41 del Codice, i costi di manodopera (€ 6.300,00) e sicurezza (€ 1.350,00). L’importo non soggetto a ribasso è ovviamente dato dalla differenza tra l’importo a base di gara (€ 453.876,09) e l’importo soggetto a ribasso (€ 146.834,14), pertanto pari a € 280.341,95. Per mero errore materiale, nel Disciplinare è riportato l’importo di € 272.691,95, tuttavia si conferma la correttezza degli importi fondamentali in gara, ovvero l’importo a base di gara (€ 453.876,09) e quello soggetto a ribasso (€ 453.876,09), nonché il valore complessivo, comprensivo di opzioni, dell’affidamento (€ 669.247,34).
Si conferma che, come indicato nel DIP, il lotto oggetto di intervento è individuato al Catasto Terreni del Comune di Battipaglia al foglio 7, mappali nn. 2443 e 2712.
La risposta al quesito è negativa. Al riguardo, si richiama e riporta quanto chiarito espressamente dal Disciplinare di gara che, all’alinea 5 del Sotto-paragrafo 7.2, stabilisce quanto segue: «Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima».
La precitata disposizione del Disciplinare di gara trae le mosse e dà applicazione a quanto prescritto nell’art. 39, co. 1, dell’«Allegato II.12» al D.Lgs. 36/2023, ove - con riferimento proprio ai “Raggruppamenti temporanei di professionisti” partecipanti a procedure di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura - viene chiarito che i requisiti per partecipare alla gara «devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento».
Alla luce di quanto sopra, dunque, in caso di Raggruppamenti temporanei, tutte le figure professionali che la lex specialis di gara prescrive/prevede per la “Struttura Operativa Minima” (archeologo, geologo, etc.) devono necessariamente avere lo status di «socio» oppure di «amministratore» oppure di «dipendente» oppure di «collaboratore a progetto» del mandatario o del/i mandante/i (N.B.: la figura del «collaboratore a progetto» è puntualmente definita nell’art. 35, co. 1, lettera “a)”, n. 4 e nell’art. 36, co. 5, lettera “d)”, dell’«Allegato II.12» al D.lgs. 36/2023, espressamente richiamati dall’art. 39, co. 1, del medesimo Allegato). In alternativa, le figure professionali di cui alla “Struttura Operativa Minima” possono essere costituite da ausiliari: se cioè il concorrente non è in possesso, in proprio, delle figure di che trattasi, può indicare, quali soggetti facenti parte la “Struttura Operativa Minima”, anche professionisti (in qualità di) ausiliari, i quali – ai sensi di quanto chiarito dall’art. 104, co. 3, D.lgs. 36/2023 – dovranno eseguire direttamente le prestazioni dovute.
Si conferma la possibilità di subappaltare le attività di indagini e prove su materiali e terre ad operatori economici in possesso dei prescritti requisiti. Non è necessario indicare già nella documentazione di gara il nominativo dei subappaltatori, ma solo dichiarare la volontà di subappaltare le prestazioni.
Per quanto concerne invece la possibilità di subappaltare le prestazioni in capo al geologo, la risposta è negativa per le motivazioni già chiarite in riscontro al precedente quesito n.14, a cui si rimanda.
La risposta è negativa per le motivazioni già chiarite a riscontro del quesito n.14. Non è possibile difatti subappaltare le prestazioni specialistiche sia dell'«archeologo», sia di tutte le altre figure professionali prescritte per la «Struttura Operativa Minima». È invece consentito l’avvalimento a termini dell’art. 104, co. 3, D.lgs. 36/2023 sicché, per l’effetto, le figure professionali di cui alla “Struttura Operativa Minima” possono essere costituite da ausiliari: se cioè il concorrente non è in possesso, in proprio, delle figure di che trattasi, può indicare, quali soggetti facenti parte la “Struttura Operativa Minima”, anche professionisti (in qualità di) ausiliari, i quali – ai sensi di quanto chiarito dall’art. 104, co. 3, D.lgs. 36/2023 – dovranno eseguire direttamente le prestazioni dovute.
Come già chiarito nella risposta al quesito n. 14, si rappresenta che, per quanto concerne la domandata possibilità di subappaltare le prestazioni specialistiche sia del «geologo», sia dell'«archeologo», sia di tutte le altre figure professionali prescritte per la «Struttura Operativa Minima», il subappalto non è consentito. È invece consentito l’avvalimento a termini dell’art. 104, co. 3, D.lgs. 36/2023 sicché, per l’effetto, le figure professionali di cui alla “Struttura Operativa Minima” possono essere costituite da ausiliari: se cioè il concorrente non è in possesso, in proprio, delle figure di che trattasi, può indicare, quali soggetti facenti parte la “Struttura Operativa Minima”, anche professionisti (in qualità di) ausiliari, i quali – ai sensi di quanto chiarito dall’art. 104, co. 3, D.lgs. 36/2023 – dovranno eseguire direttamente le prestazioni dovute.
Per quanto concerne il chiarimento richiesto con riferimento al criterio (rectius: sub-criterio) di valutazione «B5», il punteggio ivi previsto non è cumulabile per figure equivalenti e una figura non può sostituirne un'altra ai fini dell’attribuzione del punteggio medesimo. La valutazione di questo criterio è di tipo "tabellare", ovvero basata sulla semplice presenza delle certificazioni richieste. La tabella a pagina 47 del Disciplinare di gara assegna un punteggio fisso e non discrezionale per ciascuna certificazione specifica ivi richiamata (es. Certificazione «Bim Coordinator»: 2 punti; Certificazione «Bim Specialist in architettura»: 1 punto). E dunque:
1) la presenza di due figure con certificazione “BIM Coordinator” non dà diritto a 4 punti: il punteggio di 2 punti viene assegnato per la presenza di almeno un professionista con tale certificazione; la tabella non prevede moltiplicatori;
2) la figura del “BIM Coordinator” non può essere utilizzata per ottenere il punteggio previsto per una delle figure di "BIM Specialist": si tratta di ruoli e certificazioni distinti e la Stazione Appaltante ha attribuito un valore specifico a ciascuno di essi per valutare la completezza e la specializzazione del gruppo di lavoro.
In riferimento al sub.1), non essendoci specifiche indicazioni nel Disciplinare per didascalie a corredo di figure, tabelle o immagini, il concorrente potrà adottare il formato ritenuto più opportuno.
In riferimento al sub.2), Si chiarisce che le relazioni devono prevedere formato A4, utilizzando un font di grandezza non inferiore a undici punti"; non vi sono indicazioni per didascalie a corredo di figure, tabelle o immagini
In riferimento al sub.3), si chiarisce che è possibile variare la distribuzione delle funzioni indicate nel DIP, la cui elencazione è da intendersi non esaustiva. Si evidenzia inoltre che nel DIP è riportato che la tipologia dei servizi multipli può comprendere bancomat e/o punto poste e/o similari. Infine, per quanto riguarda il corpo 2 al piano primo sono da prevedersi spazi annessi alla sala espositiva.
In riferimento al sub.4), si chiarisce che in questa fase le consistenze dello stato di fatto dei fabbricati rappresentano il riferimento per elaborare la proposta progettuale utilizzando, quale base, il materiale reso disponibile dalla Stazione Appaltante. Ciò non esclude che in fase di progettazione potranno essere valutati ampliamenti delle consistenze.
In riferimento al sub.5), si chiarisce che le dotazioni dei parcheggi ad uso pubblico dovranno essere computate in funzione delle esigenze e dell’indotto generato dall’insediamento delle funzioni pubbliche in parola e comunque nel rispetto minimo previsto per gli insediamenti specializzati ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali come indicato nelle NTA, così come riportato nel DIP a pag.9.
In riferimento al sub.6), si chiarisce che il riferimento nel DIP individua gli interventi di riqualificazione degli spazi aperti in funzione dell'obiettivo di permeabilità del suolo, anche mediante la riduzione delle aree pavimentate interne al lotto.
In riferimento al sub.7), si chiarisce che l’applicazione del principio DNSH è prevista oramai da tutte le linee di finanziamento pubblico; pertanto, la necessità discende dalla volontà della Stazione Appaltante di proporre il progetto per acquisire finanziamenti esterni dell’opera, in particolare nell’ambito della programmazione regionale
In riferimento al sub.8), si chiarisce che allo stato non vi è alcun finanziamento pubblico per la realizzazione dell’opera, tuttavia, come sopra chiarito, le principali linee di finanziamento per questa stazione appaltante sono rappresentate dalla programmazione regionale. Pertanto, i riferimenti tecnici per la verifica del DNSH sono gli strumenti tecnici e operativi adottati dalla Regione Campania.
Si chiarisce che nella Relazione B andrà inserito uno specifico paragrafo B4 che dovrà essere redatto conformemente al Modello E - Offerta di gestione informativa. Si precisa che il paragrafo B.4 non concorre al numero complessivo di facciate previsto al paragrafo 17.3, punto 1, lett. b) del Disciplinare (max 37) avendo una sua autonoma previsione al successivo punto 2 (max 35). In definitiva la relazione B non dovrà superare le 37 facciate relativamente ai paragrafi B1, B2, B3 e B5, mentre il paragrafo B4 non dovrà superare le 35 facciate.
Relativamente al primo quesito, si chiarisce che i servizi di cui al sub-criterio A1 devono essere ultimati, tant'è che nella "modalità di comprova" sono richiesti anche gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto da parte del Committente.
Relativamente invece al secondo quesito, si chiarisce che i servizi proposti nei sub-criteri A1 e A3 possono coincidere.
Relativamente al sub.1, si conferma la possibilità di utilizzare una facciata A3 alla stregua di 2 facciate A4.
Relativamente al sub.2, si precisa che eventuale documentazione non conforme a quanto previsto dal Disciplinare (ivi compresi eventuali curricula in sostituzione di quanto stabilito per il criterio A) non sarà presa in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.
Relativamente al sub.1, si chiarisce che sub-criterio B5 il concorrente dovrà indicare i professionisti, la tipologia di certificazione di cui sono in possesso e gli estremi dei certificati. Non è necessario allegare le certificazioni tra la documentazione di gara, ma le stesse, al pari di ogni altro requisito dichiarato, saranno richieste (o acquisite d'ufficio) successivamente per le verifiche di legge.
Si conferma che il paragrafo 7.4 del Disciplinare non fissa un numero minimo di servizi di punta eseguiti dal concorrente.
Il Dgue, in conformità alla vigente normativa, è fornito in formato interoperabile ".xml". La presente Piattaforma di Approvvigionamento Digitale «Traspare» mette a disposizione strumenti per facilitarne la compilazione; a tal fine si rimanda alla documentazione operativa presente in piattaforma o al servizio di assistenza del produttore del software (https://www.traspare.com/main/contatti-fornitori). Come stabilito dal Disciplinare, i Dgue degli operatori costituenti il concorrente, opportunamente compilati, vanno inseriti nella documentazione amministrativa.
Si chiarisce che gli elaborati A3 sono relativi ad ogni servizio svolto, pertanto complessivamente ognuno dei tre elaborati inerenti a ciascuno dei sub-criteri A1, A2, A3 potrà essere composta da un massimo di tre facciate formato A3, ovvero una facciata per ogni servizio svolto. Se, ad esempio, vengono descritti tre servizi per ognuno dei sub-criteri A1, A2, A3, il totale delle facciate costituenti gli allegati sarà di numero massimo nove.
Si conferma che le Norme Tecniche di Attuazione vigenti per l'agglomerato industriale di Battipaglia sono quelle approvate con Deliberazione di Consiglio ASI Salerno n.2 del 26.01.2016. A causa di manutenzioni intervenute al sito istituzionale del Consorzio ASI, l'indirizzo WEB riportato del DIP risulta effettivamente rimandare ad una pagina vuota, tuttavia le NTA sono comunque rimaste pubblicate e liberamente consultabili al seguente indirizzo: https://www.asisalerno.it/sito/documento/742098-nta-prtc-asi-vigenti
Al presente quesito si è già fornita risposta in riscontro alla richiesta chiarimenti n.19.
Si chiarisce che, ove non diversamente specificato nei documenti posti a base di gara, i concorrenti possono proporre ulteriori destinazioni coerenti con quelle già definite dalla stazione appaltante.
Come già chiarito in riscontro al quesito n.25, a causa di manutenzioni intervenute al sito istituzionale del Consorzio ASI, l'indirizzo WEB riportato del DIP risulta rimandare ad una pagina vuota, tuttavia le NTA sono comunque rimaste pubblicate e liberamente consultabili al seguente indirizzo: https://www.asisalerno.it/sito/documento/742098-nta-prtc-asi-vigenti.
Si precisa che il paragrafo 7.2, in relazione a "Progettazione sostenibile - Esperto in applicazione dei Criteri Minimi Ambientali CAM", richiede i seguenti requisiti in capo al responsabile: "Laurea Magistrale o Quinquennale in architettura o ingegneria, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo Professionale da almeno cinque anni. Requisiti di tecnico abilitato per la certificazione energetica di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Ultimazione, entro la data di pubblicazione (su PVL) del presente bando, per conto di Committente/i pubblico/i e/o privato/i, con esito favorevole/positivo attestato da Certificato/Attestazione di regolare esecuzione, di almeno un servizio di progettazione con applicazione dei Cam di cui al D.M. 23/06/2022, n. 256 e s.m.i. del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare."
Si chiarisce che in questa fase, come riportato nel DIP, "Il progetto proporrà elementi di qualità ambientale/architettonica che risaltino i valori architettonici, naturali ed economici dell’area e del contesto, salvaguardando la composizione dell’impianto tipologico esistente". Pertanto la proposta dovrà attenersi alla composizione esistente; ciò non esclude che nella successiva fase di progettazione potranno essere valutate soluzioni e/o scelte differenti.
Ai fini della formulazione della proposta progettuale si conferma l’utilizzo preferenziale del rilievo messo appositamente a disposizione da questa stazione appaltante.
In riferimento alla prima domanda, come già chiarito in riscontro al quesito n.21, non è necessario in questa fase allegare i certificati richiesti dal sub-criterio B5.
Per quanto riguarda la seconda domanda, la risposta deriva dalla piana lettura della documentazione di gara. In calce al "Modello A - Domanda di partecipazione" messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (e facente parte della lex specialis di gara per espressa disposizione contenuta nel Sotto-paragrafo 2.1 del Disciplinare) sono infatti riportati alcuni "Nota bene" (cui pedissequamente si rinvia) donde è facile ed immediato inferire chi deve sottoscrivere il medesimo "Modello A" in caso di partecipazione in "RTP non ancora costituito" (rimanendo ovvio che, nel caso invece di "RTP costituito", è il medesimo Codice dei contratti pubblici a prescrivere e prevedere il potere, in capo al solo Mandatario, di operare in nome e per conto dell'intero RTP, con la conseguenza che il "Modello A" va compilato e sottoscritto esclusivamente dal Mandatario). Altrettanto chiaramente ed espressamente viene precisato, nell'ultimo dei "Nota bene" scritti in calce al "Modello A", che nel caso "fosse necessario presentare più esemplari del presente «Modello A» (ad esempio, nel caso di R.T.I. o CONSORZI ORDINARI non ancora costituiti oppure nel caso di Consorzio che indichi una consorziata esecutrice), la marca da bollo (da € 16,00) andrà apposta solo su uno degli esemplari di «Modello A» presentati (preferibilmente, sull’esemplare presentato dal Mandatario/capogruppo/capofila o dal Consorzio)".
In riferimento alla domandata proroga del termine per la presentazione delle offerte, si comunica che la richiesta non può essere accolta.
Si precisa, che – in considerazione del fatto che il bando di gara è stato, nella specie, pubblicato su PVL in data 07.10.2025 – il termine attualmente fissato per la presentazione delle offerte è già superiore a quello minimo (di 30 giorni) stabilito dall'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per le “procedure aperte”, garantendo così un tempo congruo per l'elaborazione delle offerte/proposte da parte degli OO.EE. aspiranti concorrenti.
Pertanto è confermato il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 15:00 del giorno 13/11/2025.
Si chiarisce che la figura del professionista esperto in progettazione sostenibile non è integrativa, ma è una delle figure professionali che devono obbligatoriamente far parte del gruppo di lavoro, come specificato nella tabella della "Struttura Operativa Minima" (figura n. 7 "Progettazione sostenibile - Esperto in applicazione dei Criteri Minimi Ambientali CAM") a pag. 20 del Disciplinare di gara. Il possesso della certificazione è un requisito che consente a tale figura, già obbligatoria, di contribuire al punteggio del sub-criterio B5.
Il requisito richiesto dal Disciplinare di gara consiste nell'aver ultimato "almeno un servizio di progettazione con applicazione dei Cam". Tale requisito si riferisce all'espletamento di un servizio di progettazione nel suo complesso, che includa l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, quindi il professionista dovrà aver fatto parte a tutti gli effetti del gruppo di progettazione, riconosciuto dalla stazione appaltante.
In questa fase (presentazione offerta) non è richiesta la presentazione dei Certificati di Regolare Esecuzione dei servizi espletati, ma gli stessi, saranno successivamente richiesti, da parte della Stazione Appaltante, per le verifiche di legge sulle dichiarazioni rese.
Con riferimento al sopralluogo di cui al Paragrafo 11 del Disciplinare di gara, si precisa che il termine per la presentazione delle relative richieste, da effettuarsi tramite l’apposita funzionalità della piattaforma di approvvigionamento digitale, è scaduto in data 30.10.2025. Si rappresenta, in ogni caso, che il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e si precisa altresì che - posto che il complesso immobiliare è visibile da pubblica via e che l'accesso all'interno dei fabbricati non è possibile per ragioni di sicurezza - è facoltà di ogni operatore economico interessato effettuare in autonomia una visita dei luoghi dall'esterno.
Si conferma il principio richiamato nel quesito pervenuto, in base al quale l'aver svolto prestazioni relative a opere di grado di complessità maggiore qualifica anche per opere di grado di complessità inferiore, purché appartenenti alla medesima categoria d'opera, secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016.
In applicazione di principio, pacificamente sancito dalla giurisprudenza anche dei Giudici amministrativi, il Disciplinare di gara non ha richiesto ai concorrenti di accludere i certificati di regolare esecuzione (né qualsivoglia altro documento a comprova) dei servizi esperienziali da essi vantati ed in precedenza prestati. La documentazione a comprova dei requisiti richiesti (es. certificati di regolare esecuzione) non deve pertanto essere allegata in fase di gara. In questa fase è sufficiente la dichiarazione del possesso dei requisiti (da rendere compilando opportunamente le pertinenti parti dei modelli di gara messi a disposizione dalla S.A. ed acclusi al Disciplinare di gara). Salva l’ipotesi in cui dovesse palesarsi, in corso di gara, la necessità di provvedere ad apposite verifiche relative all’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati in offerta, la presentazione dei documenti probatori sarà richiesta all'aggiudicatario in sede di verifiche successive all'aggiudicazione.
Si conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il sub-criterio B5, saranno ritenute valide le certificazioni rilasciate in conformità alla norma ISO/IEC 17024 che applichino uno dei protocolli di sostenibilità di livello nazionale o internazionale menzionati nel disciplinare di gara (es. LEED, BREEAM, Itaca, etc.). Pertanto, la certificazione LEED Green Associate è considerata pertinente, così come altre certificazioni equivalenti che attestino la competenza sui protocolli di sostenibilità indicati.
Si conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il sub-criterio B5, saranno ritenute valide le certificazioni rilasciate in conformità alla norma ISO/IEC 17024 che applichino uno dei protocolli di sostenibilità di livello nazionale o internazionale menzionati nel disciplinare di gara (es. LEED, BREEAM, Itaca, etc.). Pertanto, la certificazione LEED Green Associate è considerata pertinente, così come altre certificazioni equivalenti che attestino la competenza sui protocolli di sostenibilità indicati.
Si conferma che l'Offerta Tecnica si compone della “Relazione A” e della “Relazione B” (che include l'Offerta di Gestione Informativa), con i relativi allegati grafici come indicato nel quesito e precisato nel Disciplinare di gara. Non è richiesto l'inserimento di alcun curriculum, in quanto il possesso dei requisiti e delle esperienze va attestato esclusivamente tramite le dichiarazioni rese negli appositi modelli di gara messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, la cui veridicità sarà oggetto di verifica successiva.
In riferimento al quesito posto, si chiarisce quanto segue.
La proposta progettuale richiesta per il sub-criterio B2 non deve essere un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) compiuto, ma una "idea progettuale".
Lo scopo di tale elaborato è unicamente quello di consentire alla nominanda Commissione giudicatrice di valutare l'approccio metodologico e la qualità delle soluzioni concettuali proposte dal concorrente per rispondere alle esigenze dettagliate nel DIP. L'operatore economico potrà quindi illustrare, a livello concettuale e schematico, le proprie intenzioni progettuali con il grado di approfondimento che riterrà più idoneo/opportuno ad esplicare la propria idea progettuale e a consentire alla Commissione le relative valutazioni.
In riferimento alla figura del "Professionista Responsabile del processo BIM" (n. 6 della tabella riportata nel Sotto-paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara), la lex specialis richiede espressamente, tra gli altri requisiti, l'iscrizione all'Albo/Ordine Professionale da almeno cinque anni. Il professionista descritto nel quesito, essendo iscritto all'Ordine solo dal 2022, non soddisfa tale requisito temporale. Le pur valide esperienze e certificazioni maturate non possono sopperire alla mancanza di un requisito di partecipazione esplicitamente richiesto dalla lex specialis.
Si conferma che, in caso di R.T.P. non costituito, un esemplare del “Modello A – Domanda di partecipazione” debba essere compilato e sottoscritto, nelle pertinenti parti di interesse, dal mandatario e un ulteriore esemplare del Modello medesimo debba essere compilato e sottoscritto da ogni mandante.
In riscontro ai quesiti formulati, si forniscono i seguenti chiarimenti:
1. Il corpo 3 è allo stato individuato solo da pilastri in muratura che non consentono di definirne con certezza l’originaria consistenza, pertanto, l’ipotesi del DIP si basa sull’intenzione di una ricostruzione su più livelli, di cui al piano terra a prevedersi spazi educativi a supporto del welfare.
2. Si conferma che l’elemento porticato citato nel DIP, riscontra ad oggi, il sistema di archi presenti su una facciata dell’edificio 1.
3. È facoltà dei concorrenti proporre soluzioni alternative a quelle ipotizzate nel DIP, tenuto conto che quest’ultimo rappresenta un documento finalizzato principalmente ad indicare gli obiettivi della stazione appaltante, che possono, naturalmente, essere perseguiti con differenti modalità.
4. L’area attualmente ricade in zona omogenea “D” del PRTC ASI (ma nel redigendo nuovo piano di assetto consortile avrà una specifica destinazione a servizi) ma non è prevista, se non occasionalmente, la sosta di mezzi pesanti.
5.Il numero di lavoratori che, allo stato, è possibile ipotizzare negli uffici è di circa 30/40 unità.
In risposta ai quesiti posti, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.4 del Disciplinare di gara:
1. Numero dei servizi di punta: Il Disciplinare di gara non impone un numero massimo di servizi da presentare. L'operatore economico è libero di indicare uno o più servizi per ciascuna categoria, purché pertinenti, al fine di comprovare il raggiungimento dell'importo minimo richiesto per la stessa.
2. Importo dei servizi di punta: Si conferma che, ai fini del raggiungimento del requisito, è sufficiente che la somma degli importi dei servizi di punta presentati per una determinata categoria sia pari o superiore all'importo minimo richiesto. Non è necessario che un singolo servizio copra l'intero importo. Ad esempio, per la categoria E.16, il requisito di € 500.000,00 può essere soddisfatto sommando gli importi di due o più servizi pertinenti.
3. Categorie di opere equivalenti o superiori: si conferma che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Lo svolgimento, pertanto, di prestazioni relative a opere di grado di complessità maggiore qualifica anche per opere di grado di complessità inferiore, purché appartenenti alla medesima categoria d'opera. Di conseguenza, i servizi svolti nelle categorie esemplificate (es. E.22 per E.21) possono essere utilizzati per comprovare il requisito richiesto per le categorie indicate.
Si chiarisce che i requisiti indicati nella tabella della "Struttura Operativa Minima" sono requisiti personali che devono essere posseduti dalla singola figura professionale proposta per lo specifico ruolo.
Pertanto, il servizio di progettazione su fabbricati di interesse storico deve essere stato svolto direttamente dal professionista indicato nella "Struttura Operativa Minima" proposta in offerta, il quale deve poterne attestare la “titolarità”. Non è sufficiente che l'incarico sia stato espletato dalla società di cui il professionista è legale rappresentante, ma è necessario che quest’ultimo risulti aver personalmente espletato l’attività di progettazione.
Per quanto concerne il caso (prospettato nel quesito) dell’architetto avente anzianità inferiore a 10 anni, si precisa che lo stesso, non avendo l’anzianità richiesta nella lex specialis, non può considerarsi in possesso dei requisiti prescritti per la prevista figura del “Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche”.
Si chiarisce che il Disciplinare di gara non prevede la produzione di distinti elaborati in formato A4 per ogni servizio o sub-criterio. È richiesta, invece, la presentazione di un unico documento, la "Relazione A – Professionalità e adeguatezza dell’operatore economico", che deve avere una lunghezza complessiva non superiore a 15 facciate in formato A4. All’interno di questo unico documento, l'operatore economico dovrà articolare la trattazione nei tre paragrafi corrispondenti ai sub-criteri A1, A2 e A3, descrivendo, per ciascuno dei sub-criteri, i servizi che intende presentare. Si ribadisce, infine, che gli elaborati in formato A3 sono da considerarsi allegati a tale Relazione, nel numero di uno per ognuno dei servizi che, con riferimento a ciascuno dei sub-criteri precitati, il concorrente intenderà presentare.